Parrocchia Maria Madre della Chiesa

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Statuto

Movimento apostolico


STATUTO DEL MOVIMENTO APOSTOLICO



Costituzione, denominazione, natura giuridica e sede.


Art. 1 - II "MOVIMENTO APOSTOLICO" è un movimento ecclesiale di fedeli laici, sorto a Catanzaro il 3 Novembre 1979, tramite la Sig.ra Maria Marino, che ne è l'Ispiratrice e Fondatrice.
Art. 2 - II Movimento Apostolico è retto dallo Statuto approvato dall'Autorità Ecclesiastica.
Art. 3 - II Movimento Apostolico gode di personalità giuridica canonica.
Art. 4 - La Sede Centrale del Movimento Apostolico è in Catanzaro, via Benedetto Musolino, 44.

Finalità


Art. 5 - Le finalità del Movimento Apostolico sono: il ricordo della Parola di Dio con I'evangelizzazione e la catechesi, la forte saldatura tra fede e vita per i propri Membri, l'animazione apostolica delle Parrocchie, specialmente quelle dove c'è più bisogno.

Membri


Art. 6 - Potrà chiedere di far parte del Movimento Apostolico, il battezzato che è in piena comunione con la Chiesa, è di buona condotta morale, desidera rispondere alla vocazione universale alla santità e testimoniare Cristo nelle realtà terrene.
Art.7- § 1. I fedeli laici che aderiscono liberamente al Movimento Apostolico, esercitano la loro missione di testimonianza e di annunzio del Vangelo secondo le indicazioni del Concilio Vaticano II, in piena comunione con i Pastori, prestando volentieri la loro collaborazione e partecipando attivamente all'opera salvifica della Chiesa anche quando sono occupati in cure temporali (Cfr. L.G. nn. 32, 33, 35).
§ 2. I Membri del Movimento Apostolico vivono la loro missione nelle parrocchie con il consenso del parroco che ne è ordinariamente l'assistente.
Art. 8 - Per i Membri del Movimento Apostolico è necessaria la formazione permanente impartita attraverso la Catechesi organica e sistematica fondata sulla Sacra Scrittura, sulla Tradizione e sul Magistero della Chiesa.
Art. 9 - Gli Aderenti non sono tenuti a tesseramenti. I compiti svolti per il raggiungimento delle finalità proprie del Movimento Apostolico sono a titolo gratuito.
Art. 10 - Gli Aderenti possono recedere dalla loro partecipazione al Movimento Apostolico per dimissioni volontarie oppure per decisione del Consiglio Centrale, qualora vengano a mancare le condizioni di cui all'Art. 6 del presente Statuto.
Art. 11 - Gli Aderenti camminano ed operano in comunione con gli Assistenti Ecclesiastici, che hanno il compito, ciascuno secondo il proprio ambito, di guidarli spiritualmente in ordine alla Verità del Vangelo, curando la formazione dottrinale e spirituale attraverso la Catechesi, la Direzione Spirituale ed il dono della Grazia Sacramentale.
Art. 12 - Per ogni Parrocchia vi sono due Responsabili eletti dai propri Membri. I Responsabili nominano un Segretario. Responsabili e Segretario devono essere confermati dal Consiglio Diocesano, formato dai Responsabili, dal Segretario e dall'Assistente Ecclesiastico Diocesano.
Art. 13 - In ogni Diocesi si avranno due Responsabili eletti dai Responsabili Parrocchiali e devono essere approvati dalla Direzione Centrale. Vi sarà anche un Segretario Diocesano, scelto dai due Responsabili e confermato dalla Direzione Centrale.
Art. 14 - II diritto di voto attivo e passivo si riconosce ai Membri che, facendo parte del Movimento Apostolico almeno da un anno, abbiano concluso un'adeguata preparazione e compiuto 18 anni.
Art. 15 - Per facilitare il collegamento fra le varie Diocesi di una Regione e la Sede Centrale, il Consiglio Centrale sceglierà fra i Responsabili ed i Segretari Diocesani un Responsabile Regionale.

Gli Organi di governo

Assemblea


Art. 16 - L'Assemblea è costituita dai Membri di diritto che sono: l'Ispiratrice e Fondatrice del Movimento Apostolico, il Moderatore, il Segretario Centrale, gli Assistenti Ecclesiastici: Centrale, Regionale e quello Diocesano della sede in cui è nato il Movimento Apostolico.
L'Assemblea è costituita inoltre dai Responsabili e Segretari Diocesani, fino ad un massimo di centoventi unità.
Art. 17 - I poteri dell'Assemblea sono: l'elezione del Consiglio per la quale non è ammessa la delega di voto e l'approvazione dei programmi di attività.

Presidente


Art.18 - Il Presidente rappresenta legalmente il Movimento Apostolico nei confronti di terzi e in giudizio.
Art.19 - II Presidente convoca gli organi statutari e presiede il Consiglio e l'Assemblea a norma del Diritto comune. In sua assenza o temporaneo impedimento, il ruolo supplente verrà svolto da un suo delegato, o in mancanza, dal Consigliere più anziano.
Art. 20 - Egli cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio. Nei casi di urgenza, nell'impossibilità di convocazione del Consiglio Direttivo, può adottare dei provvedimenti che dovranno essere ratificati, a pena la decadenza, dal Consiglio nella prima sessione utile.
Art. 21 - II Presidente nomina il Segretario Centrale anche fuori del Consiglio, nel qual caso questi viene a far parte del Consiglio stesso, con diritto di voto.

Consiglio


Art. 22 - II Consiglio Centrale è costituito da dodici Membri scelti elettivamente dall'Assemblea.
Art. 23 - II Consiglio elegge, all'interno di sé, il Presidente o Moderatore del Movimento Apostolico.
Art. 24 - II Consiglio Centrale è composto dal Presidente Onorario nella Persona della Ispiratrice-Fondatrice del Movimento Apostolico, dal Moderatore o Presidente, dai dodici Membri eletti dall'Assemblea, dal Segretario Centrale, dall'Assistente Ecclesiastico Centrale nonché dall'Assistente Ecclesiastico della Regione e della Diocesi dove il Movimento Apostolico è nato.
Art. 25 - II Consiglio Centrale è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta ce ne sia necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno due Membri. Per la validità delle sedute occorre il numero legale.
Art. 26 - II Consiglio è investito dei più ampi poteri in ordine: agli indirizzi e alle direttive generali del Movimento Apostolico e alla gestione ordinaria e straordinaria.
Art. 27 - II Consiglio Centrale redige il Regolamento Interno per l'ordinato svolgimento di tutte le attività in seno al Movimento Apostolico.
Art. 28 - Per la validità delle deliberazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei Membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso dì parità prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo Verbale dal Segretario Centrale che lo sottoscriverà unitamente al Presidente.
Art. 29 - I Membri del Consiglio insieme al Presidente formano il Consiglio di Amministrazione.
Art. 30 - Ogni carica potrà essere revocata per inadempienza o per dimissioni volontarie. In caso di decesso o dimissioni di un Consigliere, il Consiglio insedierà al suo posto il primo dei non eletti.
Art. 31 - Ogni carica ha la durata di un quinquennio e può essere riconfermata, per elezione, senza limiti di tempo.

Elezioni e nomine


Art. 32 - § 1. Il Presidente, perché possa essere eletto, deve aver compiuto nel Movimento un cammino di almeno 10 anni. Dura in carica per cinque anni e può essere rieletto.
§ 2. Il Presidente viene eletto a maggioranza qualificata (dei due terzi) nelle prime due votazioni e a maggioranza semplice nella terza.
§ 3. Si faccia prima una votazione di orientamento e si considerino candidati a Moderatore i tre Membri che hanno riportato più voti.
Art. 33 - Possono essere eletti al Consiglio Centrale i Membri dell'Assemblea di età fra i trenta e i settant'anni che abbiano compiuto nel Movimento Apostolico un cammino di almeno cinque anni. Durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.
Art. 34 - § 1. L'Assemblea è costituita dai Membri di diritto e dai Responsabili Diocesani più una quota proporzionale per diocesi fino a raggiungere un massimo di
centoventi unità.
§ 2. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno, degli aventi diritto al voto.
§ 3. L'Assemblea elegge i dodici Membri del Consiglio Centrale a maggioranza semplice.
§ 4. L'Assemblea elegge il Consiglio Centrale ogni cinque anni. Quanti del Consiglio uscente non sono rieletti, diventano Membri della nuova Assemblea.
Art. 35 - § 1. Il Segretario Centrale è nominato dal Presidente, anche fuori del Consiglio, nel qual caso questi viene a far parte del Consiglio stesso, con diritto di voto.
§ 2. Deve aver compiuto nel Movimento Apostolico un cammino di almeno dieci anni. E' suo compito coordinare le Segreterie Diocesane del Movimento per un lavoro unitario.
§ 3. A tal fine comunicherà ai Segretari Diocesani le disposizioni e le indicazioni del Presidente e del Consiglio Centrale.
§4. Redigerà i Verbali delle riunioni del Consiglio che sottoscriverà unitamente al Presidente.
Art. 36 - L'Economo viene eletto dal Consiglio Centrale tra i suoi Membri. E' suo compito amministrare i beni, eseguire le delibere economiche del Consiglio di Amministrazione e presentare il bilancio delle entrate e delle uscite.
Art. 37 - Tutte le cariche, come espresso nei vari ambiti ed articoli, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate.

Assistenti Ecclesiastici


Art. 38 - Nel Movimento Apostolico vi sono gli Assistenti per la Diocesi, per la Regione, nonché l'Assistente Centrale.
Art. 39 - L'Assistente Centrale è proposto dal Consiglio Centrale e viene nominato dall'Ordinario del luogo. Qualora fosse di una Diocesi diversa da quella della Sede Centrale, è necessario il previo parere del Vescovo proprio.
Art. 40 - Gli Assistenti Regionali sono proposti dal Consiglio Centrale e nominati dal Presidente della Conferenza Episcopale della Regione, previo il parere del Vescovo proprio.
Art. 41 - Gli Assistenti Diocesani sono proposti dal Consiglio Centrale e nominati dall'Ordinario del luogo.
Art. 42 - Tutti gli Assistenti devono essere Sacerdoti che svolgono legittimamente il ministero nella propria Diocesi. Il mandato conferito dall'Ordinario Diocesano vale per cinque anni ed è rinnovabile.
Art. 43 - Gli Assistenti Ecclesiastici non hanno diritto di voto.


Beni


Art. 44 - II Movimento Apostolico può possedere beni per i fini che gli sono propri. La materia è regolata dal Codice Civile e dalle norme dei Diritto Canonico. In caso di scioglimento, i beni dovranno essere devoluti per scopi benefici, tranne in presenza di volontà manifestata dai donatori.
Art. 45 - L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Centrale predispone annualmente - tramite l'Economo - il bilancio preventivo e presenta quello consuntivo all'Assemblea per l'approvazione. Il bilancio dev'essere depositato nella Sede dell'Associazione, almeno dieci giorni prima della sua approvazione che deve avvenire, da parte dell'Assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 46 - La gestione finanziaria, qualora ve ne sia, è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da due Membri nominati ogni cinque anni dal Consiglio. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità, redigeranno una relazione al bilancio annuale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Art. 47 - Tutte le eventuali controversie tra gli Aderenti e tra questi e gli Organi del Movimento, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi su indicazione del Presidente; essi giudicheranno "ex bono et aequo", senza formalità di procedura. Il loro giudizio sarà inappellabile.

Altri elementi


Art. 48- Eventuali modifiche dello Statuto devono essere approvate a maggioranza qualificata, dei due terzi dell'Assemblea e sottoposte al discernimento dell'Autorità Ecclesiastica competente.
Art. 49- Tutto l'ordinamento del Movimento Apostolico è retto dal presente Statuto che sostituisce quello emanato il 18 gennaio 2001 e dal Regolamento Interno.











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